Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana del 15 marzo 2023, recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, è stata recepita nell’ordinamento italiano la cd. “disciplina whistleblowing”.
In sostanza, si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo, garantendo un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell’Unione – di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo – creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno. Infatti, il Decreto prevede espressamente che, nella predisposizione di un canale di segnalazione, dovranno essere garantite la tutela della riservatezza dei segnalanti, nonché la non punibilità degli stessi, così come la protezione dei dati personali.
Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente (art. 6, co. 2-bis del decreto legislativo 231/2001 “Decreto 231”), racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.
In concreto, potranno essere segnalati: (i) comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; (iii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi a determinati settori; (iv) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; e (v) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Il Decreto si applica sia ai soggetti del settore pubblico che del settore privato. Con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti appartenenti a enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto 231.
Quanto invece all’ambito di applicazione temporale, il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023. Nonostante ciò, si noti che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione è entrato definitivamente in vigore solo dallo scorso 17 dicembre 2023.
Da ultimo, di rilievo sono le sanzioni che l’ANAC, in caso di inadempimento, potrà applicare alle società: (i) da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza; (ii) da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando si accerti che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; (iii) da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Fonte: Pavia e Ansaldo Studio Legale (https://www.pavia-ansaldo.it/es/)