L’importanza del sistema del franchising in Italia è dimostrata anche dai dati recentemente raccolti e pubblicati dall’Associazione italiana franchising “Assofranchising” nel suo rapporto annuale, che analizza dati e cifre sugli andamenti e scenari del sistema relativamente all’anno 2020.
Nonostante l’inevitabile impatto negativo generato dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19, in generale, il rapporto conferma il consolidamento del sistema franchising nel tessuto imprenditoriale italiano: un trend che può tradursi in una buona resistenza e crescita del sistema di franchising in Italia.
I dati mostrano che, nonostante la crisi pandemica abbia causato un calo significativo del numero di marchi (-10,5%), le reti di franchising medio-grandi hanno resistito bene, oltre a mantenere il proprio fatturato, i franchisee e l’occupazione e sono rimaste attive nel mercato.
Nello specifico, il volume d’affari del franchising in Italia nel 2020 è stato di 27.058.533.300 euro, il 3,5% in più rispetto all’anno precedente, e anche il numero di negozi in franchising in Italia è cresciuto dell’1,3%, mentre le reti con sede all’estero, che operano in Italia solo attraverso franchising, hanno continuato a crescere.
Pertanto, in una prospettiva di lungo periodo, il sistema franchising in Italia mostra dati positivi; espressione di un settore in buona salute, che ha risposto molto bene alla pandemia perdendo solo le reti più piccole e meno strutturate, e che è pronto a riattivarsi nel 2021 e negli anni successivi.
La legislazione italiana sul franchising
In Italia la figura del franchising è regolata principalmente dalla Legge n. 129 del 6 maggio 2004, che disciplina la definizione giuridica, i contenuti e i requisiti minimi che il contratto di franchising deve rispettare, nonché i rapporti tra il franchisor e il franchisee.
La Legge 129/2004 pone particolare enfasi sulle informazioni precontrattuali che il frannchisor deve fornire al franchisee prima della sottoscrizione del relativo contratto di franchising. In tal senso, il franchisor deve fornire al franchisee un insieme completo di informazioni, ad eccezione di quelle riservate o sensibili o la cui divulgazione può violare diritti di terzi, almeno 30 giorni prima della firma del contratto. Il contenuto del documento informativo varia a seconda che il franchisee operi solo in Italia o anche all’estero.
Inoltre, la Legge stabilisce che il franchisor deve aver testato sul mercato il proprio concetto di business prima di avviare la propria rete in franchising, attraverso una o più unità pilota, e deve avere – sebbene la legge non lo preveda espressamente – un durata minima non inferiore ad un anno.
Fatte salve le particolarità imposte dalla Legge n. 129/2004, il contenuto del rapporto contrattuale è, peraltro, liberamente determinabile dalle parti e/o dal codice civile italiano, nei limiti delle vigenti leggi inderogabili, sia nazionali che europee.
Fonte: Rödl & Partner Abogados y Asesores Tributarios S.L.P.
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